La prevenzione attraverso il controllo dell'efficienza delle attrezzature e della rispondenza alle norme di sicurezza.
Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda.
Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, va accertata la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l’incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
Il datore di lavoro, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a verifiche periodiche, con la frequenza indicata dalla norma, per garantire la sicurezza dei lavoratori (D.lgs n. 81/2008 art. 71, co. 11).
Il D.M. 11 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. del 29/04/2011, n. 98, S.O. n. 111) disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs n. 81/08 e i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (Soggetti abilitati).
Con il Decreto del Fare (L. n. 98/13, in vigore dal 21/08/2013) si introducono due importanti cambiamenti:
– il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica viene ridotto a 45 giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato (Eracle srl);
– per le verifiche successive, il datore di lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio Soggetto Abilitato (Eracle srl), senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi di intervento previsti per il controllo pubblico